Regolamento
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI, ARTIGIANE, COMMERCIALI, AGRICOLE E DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONI INDIVIDUALI A MOSTRE, FIERE O ESPOSIZIONI
ART. 1
Finalità
In armonia con le finalità istituzionali ed al fine di espletare le iniziative promozionali conseguenti, la C.C.I.A.A. di Gorizia, nei limiti dei fondi annualmente stanziati all'uopo a bilancio, ha facoltà di concedere contributi sulle spese sostenute dalle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e di servizi aventi sede nella provincia, per la partecipazione a titolo individuale a mostre, fiere ed esposizioni extra regionali ed estere per la presentazione di oggetti di propria produzione o strettamente strumentali rispetto l'attività esercitata, ovvero normalmente da esse commercializzati.
ART. 2
Fiere ammissibili
Le fiere, mostre ed esposizioni nazionali per la cui partecipazione è ammesso il contributo devono rientrare tra quelle classificate "specializzate" dal calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni annualmente autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Non è ammessa a contributo la partecipazione a quelle fiere ed esposizioni all'estero alle quali la Regione garantisce una presenza collettiva vuoi direttamente, vuoi attraverso l'Unioncamere o una Camera di Commercio all'uopo incaricata.
È invece ammessa a contributo la partecipazione ad esposizioni all'estero organizzate anche direttamente dall'impresa o dal gruppo di imprese partecipanti.
ART. 3
Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l'affitto dello spazio espositivo, per la tassa d'iscrizione, nonché per il noleggio di attrezzature e l'utilizzo di servizi fieristici.
Per le fiere saranno inoltre ammesse quelle relative alle prestazioni di interprete, nonché quelle di viaggio (effettuato con mezzi pubblici) del titolare o incaricato dell'impresa.
ART. 4
Determinazione del contributo
L'ammontare dei contributi, è stabilito, nell'ambito delle disponibilità annualmente inserite nel bilancio camerale, in misura percentuale sul totale delle spese riconosciute ammissibili e precisamente:
Ai fini del computo della percentuale di cui sopra si cumulano anche eventuali altre agevolazioni concesse per le stesse finalità.
ART. 5
Domande e documentazione
Le domande per la concessione dei contributi, redatte in bollo o sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, devono pervenire anteriormente alla data ufficiale delle fiere cui si intende partecipare e devono contenere:
Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale.
Entro 60 giorni dal termine della manifestazione, la ditta deve presentare, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, con l'indicazione dei risultati positivi conseguiti;
b) i documenti di spesa per l'intero importo delle spese riconosciute ammissibili in originale o con certificazioni di conformità all'originale, conformità che può essere attestata anche dall'Ufficio camerale ricevente o dal legale rappresentante del soggetto giuridico beneficiario;
c) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il beneficiario dichiara se ed in quale misura sia stato ammesso ad eventuali altre agevolazioni per la partecipazione alla medesima fiera.
ART. 6
Istruttoria
L'istruttoria viene svolta dal titolare dell'Ufficio competente o da altro dipendente cui venga assegnata tale responsabilità. Ove sia necessario, si provvede alla richiesta anche per le vie brevi di ulteriori elementi informativi, richiesta che viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza di 30 giorni in caso di mancata o incompleta risposta.
La mancata risposta dell'interessato senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo.
L'istruttoria di tutte le domande presentate in un anno solare deve essere ultimata entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo e presentata quindi nella prima seduta utile della Giunta per la deliberazione dei contributi.
ART. 7
Deliberazione per la concessione dei contributi
La ripartizione dei contributi viene deliberata annualmente dalla Giunta camerale, sulla base delle richieste pervenute entro i termini e regolari secondo l'accertamento istruttorio.
Nella ripartizione può essere data priorità alle richieste per le quali è maggiormente riscontrabile una finalizzazione all'esportazione di prodotti locali in settori tecnologicamente avanzati. Tali assegnazioni devono comunque essere motivate.
Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
a) i soggetti beneficiari ed il relativo importo del contributo con la percentuale di spesa coperta;
b) l'adozione dell'impegno di spesa;
c) la subordinazione dell'esecutività della delibera all'approvazione dell'Organo regionale di controllo.
ART. 8
Liquidazione ed erogazione del contributo
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione della delibera, il Presidente, il Segretario Generale o un suo delegato dà comunicazione scritta a tutti i soggetti interessati dell'esito della deliberazione in merito ai contributi, invitandoli a trasmettere entro i successivi 30 giorni all'Ufficio ragioneria (da precisare nella lettera), in caso di accoglimento, la seguente documentazione:
a) certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva ove prescritta;
b) scheda di liquidazione contributo, fornita dalla Camera e compilata dall'interessato.
Qualora non sia data risposta entro il termine predetto, ovvero se la documentazione trasmessa sia incompleta, l'Ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 30 giorni, oltre il quale la mancata risposta deve intendersi quale rinuncia al contributo.
Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, l'Ufficio emette il mandato di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del termine precedente.
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