FONDO DI ROTAZIONE PER LE AZIENDE DEI
SETTORI COMMERCIALI E DEI SERVIZI

Regolamento

 

CAPO 1°

ART.1
(Fondo di rotazione per le imprese dei settori commerciali e dei servizi)

Al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese operanti nei settori comemrciali e dei servizi dell provincia di Gorizia - in regola con il pagamento del diritto annuale C.C.I.A.A. - e per contribuire al loro consolidamento è istituito un apposito Fondo di rotazione, alimentato dal Fondo Gorizia e dai rientri delle anticipazioni concesse, oltreché dagli interessi maturati dalle stesse.

La Giunta Camerale Integrata disporrà, con propria deliberazione, la dotazione finanziaria del Fondo e, valutatene le condizioni, gli opportuni adeguamenti della dotazione iniziale.

 

 

ART.2
(Beneficiari)

Possono beneficiare delle anticipazioni del Fondo di rotazione le imprese operanti nel settore del commercio all’ingrosso - compreso l’import-export - (ISTAT 50.1, 50.3, 50.4 - escluso 50.40.3 - e dal 51.2 al 51.7), del commercio al minuto (ISTAT 50.5 e dal 52.1 al 52.6) nonché degli esercizi pubblici (ISTAT 55.3 - 55.4) ed alberghieri.

Sono esclusi dalle previsioni del presente regolamento i supermercati alimentari (ISTAT 52.11.1 e 52.11.2) e i grandi magazzini.

Sono pure ammesse a beneficiare delle anticipazioni previste dal presente regolamento:
- le Agenzie di viaggi e turismo (ISTAT 63.30.1)
- le imprese operanti come case di spedizione e spedizionieri doganali (ISTAT 63.40.1)
- le imprese che svolgono attività connesse ai trasporti per via d’acqua (ISTAT 63.22)
- le imprese che svolgono attività connesse ai trasporti aerei (ISTAT 63.23)
- le imprese che svolgono attività di pubbliche relazioni (ISTAT 74.14.5)
- le agenzie di informazioni commerciali (ISTAT 74.14.6)
- le agenzie di studio di promozione pubblicitaria (ISTAT 74.40.1)
- le imprese che svolgono attività radio-televisive (ISTAT 92.20)
- le società di servizi costituite e facenti capo alle associazioni di categoria;

 

 

ART. 3
(Finalità)

Le anticipazioni del Fondo sono concesse per l’acquisto o la locazione finanziaria di immobili, la loro ristrutturazione ed adeguamento a norme CEE, sanitarie e/o di sicurezza, mezzi di trasporto (escluse autovetture), impianti ed attrezzature fisse e mobili, comprese dotazioni d’ufficio (hardware e software), necessari all’attività delle imprese.

Sono altresì esclusi dal finanziamento di cui al presente regolamento investimenti per automezzi fuoristrada, monovolume, station wagon (fuorché per le aziende di trasporto persone) e pick-up nonché per beni che, nella comune accezione, vengono considerati di lusso.

Non sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento operazioni d’investimento di valore complessivo inferiore a L. 20.000.000.

 

 

ART. 4
(Ammontare delle anticipazioni)

Le anticipazioni non possono superare il 40% del valore del bene e possono essere concesse solo per l’acquisto o la locazione finanziaria e lavori relativi agli immobili da destinare specificatamente all’esercizio dell’attività di cui all’art. 2 del presente regolamento, ovvero per l’acquisizione di mezzi e di impianti e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati all’attività propria dell’impresa.

Nel caso di acquisto di immobile, da destinare a sede dell’attività dell’impresa, con dimissione di altro immobile fruito allo stesso titolo, l’importo dell’anticipazione verrà commisurato sulla differenza fra il nuovo investimento e la somma di realizzo.

Le anticipazioni concesse non potranno comunque superare l’importo di L. 200.000.000.

Entro il limite di L. 250.000.000 dovrà essere contenuta inoltre l’esposizione massima nel caso in cui alla medesima impresa venissero concesse anticipazioni successive alla prima.

 

 

ART. 5
(Erogazione, restituzione e garanzie)

Le anticipazioni vengono erogate in unica soluzione dietro presentazione del contratto di leasing o fattura d’acquisto, di relazione tecnica - accompagnata da consuntivo e fatture - (nel caso di lavori), nonché degli atti di garanzia per la loro restituzione previsti ai successivi commi.

Le anticipazioni sono restituite in dieci rate semestrali scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre successivi alla loro erogazione, con maggiorazione per interessi calcolati al tasso netto del 2% annuo.

A garanzia della restituzione delle rate di cui sopra e dei relativi inetressi l’impresa rilascerà idoneo atti fidejussorio.

Sui ritardati pagamenti, comunque prevenuti al Tesoriere Camerale successivamente alla scadenza della rata, saranno applicati gli interesse di mora calcolati al tasso "prime rate ABI" + 3 punti, da riscuotersi unitamente alla rata successiva. Trascorso il termine di 15 giorni saranno attivate le garanzie prestate per il recupero dell’intero credito residuo.

Nel caso di trasferimento della proprietà del bene per il quale è stata concessa l’anticipazione, il beneficiario dell’anticipazione deve restituire entro 30 giorni l’intera quota ancora residua.

Nel caso di distruzione, furto o perdita totale del bene stesso, viene concessa - a specifica richiesta - la reversibilità del residuo dell’anticipazione sull’acquisto in sostituzione.

 

ART. 6
(Cumulabilità delle anticipazioni)

Le anticipazioni del Fondo sono cumulabili con altre forme di contributo o di finanziamento agevolato, nel rispetto dei limiti in E.S.N. stabiliti dall’Unione Europea per le rispettive classi dimensionali dell’impresa beneficiaria.

 

ART. 7
(Domanda e riparto)

Le domande - redatte in carta legale su schema predisposto dalla C.C.I.A.A. - devono a pena di irricevibilità delle stesse, essere anteriori all’effettuazione del programma di investimento presentato a corredo della domanda.

Le domande sono correlate da un programma di investimento, da un preventivo di spesa e da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si rilevino gli altri elementi di natura soggettiva ed oggettiva necessari all’istruttoria in base al presente regolamento.

La ditta richiedente potrà dar corso alla realizzazione del programma per il quale è stata prodotta la richiesta anche anteriormente alla decisione di concessione dell’anticipazione.

Le anticipazioni sono concesse dalla Giunta Camerale Integrata che può avvalersi a tal fine della Commissione Tecnica e del Comitato Esecutivo.

La ripartizione viene effettuata - nei limiti delle disponibilità effettive - quattro volte all’anno e vengono considerate a tale fine le domande presentate fino al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre precedenti.

 

 

CAPO II°

NORME TRANSITORIE

 

ART. 8
(Entrata in vigire del presente regolamento)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell’1.1.1994.

La prima ripartizione, ai sensi dell’ultimo comma del precedente articolo 7, sarà effettuata sulla scorta delle domande pervenute entro il 30.6.1994.

 

ART. 9
(Richieste pendenti)

Potranno fruire delle provvidenze di cui al presente regolamento le operazioni di investimento effettuate successivamente all’1.9.1993, purché precedute da formale richiesta di intervento del Fondo Gorizia presentata a partire da tale data.

Dette richieste dovranno essere regolarizzate ed integrate - a pena di decadenza decretata d’Ufficio - entro i termini che saranno comunicati alle Aziende interessate da parte dell’Organo di Gestione del Fondo.

 

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