FONDO DI ROTAZIONE
PER LE AZIENDE DEI
SETTORI COMMERCIALI E DEI SERVIZI
Regolamento
CAPO 1°
ART.1
(Fondo di rotazione per le imprese dei settori commerciali e dei servizi)
Al fine di venire incontro alle esigenze delle imprese operanti nei settori comemrciali e dei servizi dell provincia di Gorizia - in regola con il pagamento del diritto annuale C.C.I.A.A. - e per contribuire al loro consolidamento è istituito un apposito Fondo di rotazione, alimentato dal Fondo Gorizia e dai rientri delle anticipazioni concesse, oltreché dagli interessi maturati dalle stesse.
La Giunta Camerale Integrata disporrà, con propria deliberazione, la dotazione finanziaria del Fondo e, valutatene le condizioni, gli opportuni adeguamenti della dotazione iniziale.
ART.2
(Beneficiari)
Possono beneficiare delle anticipazioni del Fondo di rotazione le imprese operanti nel settore del commercio allingrosso - compreso limport-export - (ISTAT 50.1, 50.3, 50.4 - escluso 50.40.3 - e dal 51.2 al 51.7), del commercio al minuto (ISTAT 50.5 e dal 52.1 al 52.6) nonché degli esercizi pubblici (ISTAT 55.3 - 55.4) ed alberghieri.
Sono esclusi dalle previsioni del presente regolamento i supermercati alimentari (ISTAT 52.11.1 e 52.11.2) e i grandi magazzini.
Sono pure ammesse a beneficiare delle
anticipazioni previste dal presente regolamento:
- le Agenzie di viaggi e turismo (ISTAT 63.30.1)
- le imprese operanti come case di spedizione e spedizionieri doganali (ISTAT 63.40.1)
- le imprese che svolgono attività connesse ai trasporti per via dacqua (ISTAT
63.22)
- le imprese che svolgono attività connesse ai trasporti aerei (ISTAT 63.23)
- le imprese che svolgono attività di pubbliche relazioni (ISTAT 74.14.5)
- le agenzie di informazioni commerciali (ISTAT 74.14.6)
- le agenzie di studio di promozione pubblicitaria (ISTAT 74.40.1)
- le imprese che svolgono attività radio-televisive (ISTAT 92.20)
- le società di servizi costituite e facenti capo alle associazioni di categoria;
ART. 3
(Finalità)
Le anticipazioni del Fondo sono concesse per lacquisto o la locazione finanziaria di immobili, la loro ristrutturazione ed adeguamento a norme CEE, sanitarie e/o di sicurezza, mezzi di trasporto (escluse autovetture), impianti ed attrezzature fisse e mobili, comprese dotazioni dufficio (hardware e software), necessari allattività delle imprese.
Sono altresì esclusi dal finanziamento di cui al presente regolamento investimenti per automezzi fuoristrada, monovolume, station wagon (fuorché per le aziende di trasporto persone) e pick-up nonché per beni che, nella comune accezione, vengono considerati di lusso.
Non sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento operazioni dinvestimento di valore complessivo inferiore a L. 20.000.000.
ART. 4
(Ammontare delle anticipazioni)
Le anticipazioni non possono superare il 40% del valore del bene e possono essere concesse solo per lacquisto o la locazione finanziaria e lavori relativi agli immobili da destinare specificatamente allesercizio dellattività di cui allart. 2 del presente regolamento, ovvero per lacquisizione di mezzi e di impianti e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzati allattività propria dellimpresa.
Nel caso di acquisto di immobile, da destinare a sede dellattività dellimpresa, con dimissione di altro immobile fruito allo stesso titolo, limporto dellanticipazione verrà commisurato sulla differenza fra il nuovo investimento e la somma di realizzo.
Le anticipazioni concesse non potranno comunque superare limporto di L. 200.000.000.
Entro il limite di L. 250.000.000 dovrà essere contenuta inoltre lesposizione massima nel caso in cui alla medesima impresa venissero concesse anticipazioni successive alla prima.
ART. 5
(Erogazione, restituzione e garanzie)
Le anticipazioni vengono erogate in unica soluzione dietro presentazione del contratto di leasing o fattura dacquisto, di relazione tecnica - accompagnata da consuntivo e fatture - (nel caso di lavori), nonché degli atti di garanzia per la loro restituzione previsti ai successivi commi.
Le anticipazioni sono restituite in dieci rate semestrali scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre successivi alla loro erogazione, con maggiorazione per interessi calcolati al tasso netto del 2% annuo.
A garanzia della restituzione delle rate di cui sopra e dei relativi inetressi limpresa rilascerà idoneo atti fidejussorio.
Sui ritardati pagamenti, comunque prevenuti al Tesoriere Camerale successivamente alla scadenza della rata, saranno applicati gli interesse di mora calcolati al tasso "prime rate ABI" + 3 punti, da riscuotersi unitamente alla rata successiva. Trascorso il termine di 15 giorni saranno attivate le garanzie prestate per il recupero dellintero credito residuo.
Nel caso di trasferimento della proprietà del bene per il quale è stata concessa lanticipazione, il beneficiario dellanticipazione deve restituire entro 30 giorni lintera quota ancora residua.
Nel caso di distruzione, furto o perdita totale del bene stesso, viene concessa - a specifica richiesta - la reversibilità del residuo dellanticipazione sullacquisto in sostituzione.
ART. 6
(Cumulabilità delle anticipazioni)
Le anticipazioni del Fondo sono cumulabili con altre forme di contributo o di finanziamento agevolato, nel rispetto dei limiti in E.S.N. stabiliti dallUnione Europea per le rispettive classi dimensionali dellimpresa beneficiaria.
ART. 7
(Domanda e riparto)
Le domande - redatte in carta legale su schema predisposto dalla C.C.I.A.A. - devono a pena di irricevibilità delle stesse, essere anteriori alleffettuazione del programma di investimento presentato a corredo della domanda.
Le domande sono correlate da un programma di investimento, da un preventivo di spesa e da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si rilevino gli altri elementi di natura soggettiva ed oggettiva necessari allistruttoria in base al presente regolamento.
La ditta richiedente potrà dar corso alla realizzazione del programma per il quale è stata prodotta la richiesta anche anteriormente alla decisione di concessione dellanticipazione.
Le anticipazioni sono concesse dalla Giunta Camerale Integrata che può avvalersi a tal fine della Commissione Tecnica e del Comitato Esecutivo.
La ripartizione viene effettuata - nei limiti delle disponibilità effettive - quattro volte allanno e vengono considerate a tale fine le domande presentate fino al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre precedenti.
CAPO II°
NORME TRANSITORIE
ART. 8
(Entrata in vigire del presente regolamento)
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell1.1.1994.
La prima ripartizione, ai sensi dellultimo comma del precedente articolo 7, sarà effettuata sulla scorta delle domande pervenute entro il 30.6.1994.
ART. 9
(Richieste pendenti)
Potranno fruire delle provvidenze di cui al presente regolamento le operazioni di investimento effettuate successivamente all1.9.1993, purché precedute da formale richiesta di intervento del Fondo Gorizia presentata a partire da tale data.
Dette richieste dovranno essere regolarizzate ed integrate - a pena di decadenza decretata dUfficio - entro i termini che saranno comunicati alle Aziende interessate da parte dellOrgano di Gestione del Fondo.