Regolamento per la gestione del Fondo Gorizia

 

Legge 27.12.1975, n. 700 e Legge 29.1.1986, n. 26

 

Gestione e composizione del Fondo

ART. 1

  1. La gestione del FONDO di cui all'art. 5 della L. 700/75 e successive proroghe e modificazioni e all'art. 6 lett. c) L. 26/1986 (successivamente denominata nel testo del presente regolamento "FONDO" o "FONDO GORIZIA") compete alla Giunta della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia, integrata nella sua composizione ai soli fini della gestione del FONDO stesso, come previsto dallo stesso art. 5 della citata L. 700/75.

  2. Il bilancio del FONDO, la cui amministrazione è a carico della C.C.I.A.A. di Gorizia, costituisce come previsto dalla stessa Legge 700/1975, un allegato al bilancio della C.C.I.A.A. stessa.

  3. Con apposita deliberazione la Giunta Camerale Integrata fisserà le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle erogazioni del FONDO nonché ogni altra prescrizione necessaria per la miglior programmazione degli interventi.

  4. Valgono, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, le norme previste dalle Leggi n. 700/1975 e successive proroghe e modificazioni e n. 26/1986.

 

ART. 2

1. Al FONDO affluiscono:

  1. i proventi dei diritti di prelievo previsti dall'art. 5 L. 700/75 e successive proroghe e modificazioni;

  2. i proventi, a carico dello Stato, previsti dall'art. 6 lett. c) L. 26/86;

  3. gli interessi derivanti dal deposito e/o impiego delle somme sopra previste sub. a) e b).

2. Confluiscono altresì nel FONDO:

  1. i capitali restituiti dai destinatari delle erogazioni con il sistema del "fondo di rotazione", con i relativi interessi come previsto dal successivo art. 9 lett. b);

  2. i capitali restituiti dai destinatari delle erogazioni in prefinanziamento, con i relativi interessi, previste dal successivo art. 9 lett. c);

  3. le somme derivanti dalla escussione e/o dalla liquidazione delle garanzie prestate dai beneficiari, secondo quanto disposto dall'art. 8 lett. b).

 

ART. 3

Le entrate del FONDO sono iscritte in distinti capitoli di entrata secondo il seguente schema:

1. Proventi della L. 700/75 - art. 5:

  1. proventi dei diritti di prelievo previsti dall'art. 5 L. 700;

  2. interessi derivanti dal deposito e/o impiego delle somme sopra previste;

  3. capitali restituiti dai destinatari dell'erogazione attinta alla L. 700 - art. 5, con il sistema del "fondo di rotazione" con i relativi interessi (come previsto dal successivo art. 9 lett. b);
  4. capitali restituiti dai destinatari delle erogazioni attinte dalla L. 700 in prefinanziamento, con i relativi interessi (come previsto dal successivo art. 9 lett. c);

  5. le somme derivanti dalla escussione e/o dalla liquidazione delle garanzie prestate dai beneficiari, secondo quanto disposto dall'art. 8 lett. b);

2. Proventi della L. 26/1986:

  1. proventi, a carico dello Stato previsti dall'art. 6 lett. c) L. 26/86;

  2. interessi derivanti dal deposito e/o impiego delle somme sopra previste;

  3. capitali restituiti dai destinatari delle erogazioni attinte alla L. 26 con il sistema del "fondo di rotazione", con i relativi interessi (come previsto dal successivo art. 9 lett. b);

  4. capitali restituiti dai destinatari delle erogazioni attinte alla L. 26 in prefinanziamento, con i relativi interessi (come previsto dal successivo art. 9 lett. c);

  5. somme derivanti dalla escussione e/o dalla liquidazione delle garanzie prestate dai beneficiari, secondo quanto disposto dall'art. 8 lett. b).

 

Utilizzazioni del Fondo e destinatari delle erogazioni

ART. 4

  1. Corrispondentemente alla previsione dei separati capitoli di entrata previsti dal recente art. 3 sono costituiti, nell'ambito del bilancio unitario del FONDO, articolati capitoli di spesa.

  2. Nella deliberazione di erogazione la Giunta Camerale Integrata dovrà espressamente indicare la relativa imputazione.

 

ART. 5

Potranno fruire delle erogazioni del FONDO GORIZIA, qualora intraprendano iniziative rientranti nella previsione delle leggi citate che alimentano il FONDO stesso:

  1. gli Enti Pubblici (Amministrazione Provinciale di Gorizia, Comuni della Provincia di Gorizia, Camera di Commercio) le Aziende Speciali da essi dipendenti, le Comunità Montane estendenti il loro ambito territoriale nella Provincia di Gorizia, i Consorzi tra Enti pubblici o con prevalente partecipazione di Enti pubblici, le Aziende Autonome di Cura e Soggiorno della Provincia di Gorizia, le società o imprese preposte alla gestione di strutture, opere e servizi pubblici o di pubblico interesse, le Associazioni promotrici di iniziative di interesse pubblico;

  2. le imprese e società, industriali e artigianali di produzione, i consorzi privati e le società consortili, le cooperative di produzione e servizi e comprese, a norma dell'art. 1 lett. a) della L. 26/1986, tutte le imprese e società suddette operanti nel settore edilizio, nonchè a norma dello stesso art. 1 della Legge lett. c), le imprese, società, consorzi e società consortili e cooperative operanti nel settore della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali e di trasporto;

  3. le imprese, le cooperative e le società operanti nei settori commerciale, turistico, agricolo e nel settore dei servizi, nonchè i consorzi pubblici e privati operanti nei settori suddetti;

  4. gli Enti, i consorzi, le imprese, le cooperative, le società e le Associazioni con le finalità di ricerca scientifica e tecnologica ovvero di supporto alle attività di cui agli artt. 1 lett. b) e 10 comma 2° della L. 26/86 o di altre norme istitutive in Provincia di Gorizia di Facoltà universitarie o Istituti di Istruzione Superiore.

Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. A tal fine le imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4, L. 4.1.68, n. 15.

 

Procedure per le erogazioni del Fondo

ART. 6

1. La Giunta Camerale Integrata delibera sulle richieste di erogazione, previa apposita istruttoria espletata dalla C.C.I.A.A.

L'istruttoria tende a verificare la compatibilità delle richieste con le disposizioni e le finalità rispettivamente previste dall'art. 5 della L. 700/1975 e successive proroghe e modificazioni, degli artt. 1 e 6 lett. c) della L. 26/86 e dalle norme del presente regolamento, nonchè con gli strumenti di pianificazione economica e territoriale vigenti.

2. In tutti i casi nei quali la Giunta Camerale Integrata lo riterrà opportuno, potrà ricorrere in sede di istruttoria al parere non vincolante di una Commissione Tecnica, in carica per 4 anni, rinnovabile anche singolarmente, nominata dalla Giunta Camerale Integrata stessa e composta da sette esperti (rispettivamente un ingegnere civile, tre esperti in problemi economico-finanziari, un agronomo e due esperti in programmazione aziendale).

I membri della Commissione sono scelti fra gli iscritti agli albi professionali ove le rispettive professioni lo prevedano. I lavori della Commissione saranno presieduti dal Segretario Generale della C.C.I.A.A. o da un Funzionario Delegato; il Presidente o il suo delegato non hanno diritto di voto per l'espressione del parere tecnico demandato alla Commissione.

Partecipa un revisore dei conti senza diritto di voto.

 

ART. 7

  1. La giunta Camerale Integrata elegge un Comitato Esecutivo presieduto dal Presidente della C.C.I.A.A. o da un altro membro della Giunta da lui di volta in volta delegato e formato da quattro rappresentanti degli Enti Locali, quattro rappresentanti delle categorie imprenditoriali e un rappresentante delle organizzazioni sindacali, scelti tra i membri della Giunta stessa.

  2. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'istruttoria compiuta sulle singole richieste di erogazione della C.C.I.A.A. e della Commissione Tecnica permanente, ha facoltà di formulare proposte alla Giunta Camerale Integrata.

 

 ART. 8

L'erogazione dei finanziamenti sarà obbligatoriamente preceduta:

  1. per gli Enti pubblici, le Aziende Speciali da essi dipendenti, le Aziende Autonome di Cura e Soggiorno e i Consorzi tra Enti pubblici con la prevalente partecipazione di Enti pubblici, da deliberazione dell'Ente destinatario dell'erogazione, esecutiva definitivamente a termini di legge (e quindi corredata dall'apposito visto di legittimità e/o approvazione dell'organo di controllo, se previsto dalla legge) contenente l'approvazione di un progetto-programma, indicante i costi globali dell'iniziativa ammessa a contributo, le modalità e i tempi della sua realizzazione e correlativamente i tempi dell'erogazione del contributo; il mancato rispetto delle modalità e dei tempi di realizzazione dell'iniziativa comporterà la decadenza del contributo e l'obbligo della restituzione della parte eventualmente già riscossa;

  2. per le società, le imprese, le cooperative, i consorzi, le società consortili ed ogni altro destinatario eventualmente non previsto dal precedente punto a), dalla stipulazione di apposita convenzione con la C.C.I.A.A., che prevede i costi globali dell'iniziativa ammessa a contributo, le modalità e i tempi della sua realizzazione e correlativamente i tempi dell'erogazione del contributo; la convenzione dovrà inoltre prevedere la prestazione di idonee garanzie a favore dell'Ente erogante per l'adempimento dell'obbligo di realizzazione dell'iniziativa programmata e, per l'ipotesi di decadenza dal contributo in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della parte del contributo già eventualmente riscossa.

Il controllo sul regolare adempimento da parte dei destinatari delle erogazioni, degli obblighi imposti dalla legge e dal presente regolamento e/o assunti rispettivamente con le deliberazioni e con le convenzioni, compete alla Giunta Camerale Integrata che potrà avvalersi degli stessi mezzi previsti dal precedente art. 6 per l'istruttoria, fatta salva la facoltà della Giunta Camerale Integrata di concedere proroghe motivate nei tempi di esecuzione e riduzioni di contributo, fermo restando comunque che l'iniziativa anche se realizzata parzialmente, deve risultare funzionale sul piano operativo.

 

 Tipo di intervento del Fondo Gorizia

ART. 9

Le erogazioni del FONDO potranno avvenire:

  1. in conto capitale;

  2. a titolo di mutuo, con le modalità del fondo di rotazione la cui durata non potrà essere superiore agli anni 15;

  3. interventi di prefinanziamento, in attesa dell'erogazione di mutui stipulati da qualsiasi ente, società, impresa, associazione, ecc. che ai sensi del precedente art. 5 potrebbero essere beneficiari del FONDO GORIZIA, con il F.R.I.E., con la Cassa Depositi e Prestiti, con Aziende ed Istituti ed Organismi di Credito; ovvero in attesa dell'erogazione di contributi dallo Stato, dalla Regione, dalla C.E.E. ed altri enti di finanziamento pubblico oppure, infine, in attesa della riscossione di altri crediti (nei confronti dello Stato o di enti pubblici) vantati da aziende o consorzi di natura pubblica che svolgono attività promozionali o di sviluppo economico. Il tasso d'interesse previsto per questo tipo d'intervento sarà fissato di volta in volta dalla Giunta Camerale Integrata.

Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) potranno essere previste particolari convenzioni con aziende di credito e con i CONGAFI operanti nel territorio provinciale.

 

ART. 10

1. Gli interventi previsti dal precedente art. 9, a valere sui capitoli di spesa inerenti alla L. 26/1986, saranno destinati:

  1. a nuovi insediamenti produttivi compresi gli acquisti di aree, capannoni ed impianti preesistenti inattivi anche da procedure concorsuali o esecutive;

  2. all'ampliamento, all'ammodernamento e/o adeguamento tecnologico di insediamenti produttivi già esistenti;

  3. ad interventi di riconversione totale o parziale di insediamenti produttivi già esistenti;

  4. ad interventi atti a rilanciare l'attività portuale, aeroportuale ed autoportuale;

  5. ad iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

  6. al supporto delle attività portuali e dei trasporti;

  7. ad attività di progettazione di opere od iniziative rientranti nella previsione del presente Comma;

  8. ad ogni altra iniziativa rientrante nelle finalità indicate dall'art. 1 della L. 26/1986.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 14, al verificarsi di calamità naturali potranno essere effettuati interventi tesi al sostegno economico delle aziende colpite che presentino appositi piani di ripresa aziendale.

Per gli interventi previsti dai precedenti Commi, a valere sulla L. n. 26/1986 le norme del presente Regolamento troveranno applicazione dalla data di entrata in vigore della Legge stessa.

3. Gli interventi previsti dal precedente art. 9, a valere sui capitoli di spesa inerenti alla L. 700/1975 e successive proroghe e modificazioni, saranno destinati:

  1. al finanziamento di infrastrutture rivolte al supporto delle iniziative previste dal precedente Comma 1 del presente articolo;

  2. al finanziamento di opere pubbliche finalizzate alla promozione dell'economia provinciale ed alla realizzazione di infrastrutture socio-economiche, pur se già fruenti di altri contributi pubblici da parte dello Stato, della Regione e di altri Enti nazionali ed internazionali, nei limiti di volta in volta deliberati dalla Giunta Camerale Integrata;

  3. al finanziamento di interventi promozionali e di iniziative turistiche;

  4. ad attività di progettazione di opere o di iniziative rientranti nella previsione del presente Comma;

  5. ad ogni altra iniziativa prevista dall'art. 5, 4° Comma L. 700/1975 e successive proroghe e modificazioni.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 14, al verificarsi di calamità naturali potranno essere effettuati interventi tesi al sostegno economico delle aziende colpite che presentino appositi piani di ripresa aziendale.

Negli interventi a valere sui capitoli di spese inerenti la L. 700/1975 saranno particolarmente considerate le iniziative riguardanti i territori dei Comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo.

Sono altresì finanziabili per gli interventi di cui ai Commi precedenti, le spese per imposte, tasse ed altri oneri gravanti sugli atti all'uopo necessari, ivi comprese le spese di frazionamento e quelle tecniche analiticamente documentate e dovute per legge.

 

 ART. 11

Nella ripartizione degli interventi la Giunta Camerale Integrata accorderà la priorità rispettivamente:

  1. alle iniziative - e relative attività di supporto - che presentino carattere di più elevata innovazione tecnologica in termini di processo e/o di prodotto;

  2. alle iniziative - e relative attività di supporto - con maggiore ricaduta di indotto, di valore aggiunto e/o di redditività;

  3. alle iniziative - e relative attività di supporto - che comportino il consolidamento e/o incremento dell'occupazione;

  4. alle iniziative - e relative attività di supporto - che valorizzino la funzione internazionale della Provincia di Gorizia, ivi compresi congressi, convegni ed incontri di elevato contenuto tecnico, economico, scientifico e culturale.

Nella formulazione del piano di utilizzo del Fondo derivante alla L. 26/86 non meno del 50% delle disponibilità sarà destinato ai soggetti previsti dai precedenti art. 5 lettere b), c) e d), fatta salva la facoltà generale di cui al successivo art. 14.

 

 Massimali di intervento

ART. 12

 

1. L'intervento del Fondo in conto capitale nei confronti delle imprese non potrà comunque mai superare i seguenti massimali:

a) il 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui al precedente art. 10, Comma 1, lett. a), con un'erogazione complessiva comunque non superiore a L. 1.000.000.000;

b) il 15% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui al precedente art. 10, Comma 1, lettere b) e c), con un importo complessivo non superiore a L. 400.000.000.

Tale limite potrà essere superato in presenza di investimenti superiori a L. 6 miliardi che costituiscano significativo ampliamento nel contesto della realtà produttiva ed economica del richiedente e, comunque, entro le seguenti fasce massimali: L. 600 milioni per investimenti fino a L. 8 miliardi, L. 700 milioni per investimenti fino a L. 10 miliardi, L. 800 milioni per investimenti superiori a tale ultimo importo;

2. Per tutti gli altri interventi previsti l'importo verrà valutato di volta in volta dalla Giunta Camerale Integrata.

3. Le erogazioni del Fondo avranno di norma carattere aggiuntivo rispetto agli altri finanziamenti statali, regionali e/o comunitari.

4. Il totale dei contributi e dei finanziamenti agevolati, compresi quelli del Fondo Gorizia, non potrà superare il 90% della spesa ritenuta ammissibile.

5. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle iniziative attuate direttamente dalla Camera di Commercio, nonchè da altri enti pubblici e loro Consorzi.

 

ART. 13

La Giunta Camerale Integrata invierà annualmente all'Amministrazione Provinciale di Gorizia e a tutti i Comuni della Provincia di Gorizia, dopo l'approvazione, copia dei bilanci del Fondo e della relazione ad esso allegata.

 

ART. 14

Per tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento la Giunta Camerale Integrata delibererà, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, a suo discrezionale giudizio, sia per la concessione del finanziamento/erogazione richiesto, sia per la sua misura e le sue modalità.

 

Home